E' partita la campagna per far fronte alla zanzara tigre nel territorio comunale.
Anche quest'anno il Comune ha intrapreso delle azioni mirate per prevenire il diffondersi della zanzara tigre (aedes albopictus) nel territorio comunale.
Il Comune si fa carico di eseguire i trattamenti di disinfestazione antilarvale di tombini, caditoie e canali con acque stagnanti. Inoltre viene effettuato il trattamento adulticida sulle aree verdi.
Per essere efficaci, i trattamenti devono essere accompagnati anche dalla collaborazione di tutti i cittadini nel controllo ed eliminazione di potenziali focolai domestici.
Allo scopo l'Amministrazione Comunale ha emesso apposita ordinanza n.52/2011 del 17/05/2011. Saranno inoltre diffusi dei volantini con le indicazioni dei comportamenti da adottarsi.
Ord.n. 52/2011 Prot. n. 8537 Motta di Livenza, 17.05.2011
OGGETTO: Attività di disinfestazione e controllo della zanzara tigre (Aedes albopictus) sul territorio comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTA la necessità di intervenire per ridurre il livello di fastidio provocato soprattutto durante il giorno dalla puntura della zanzara tigre (Aedes albopictus);
VISTE le segnalazioni nella quasi totalità del territorio comunale, da parte di cittadini i quali lamentano la presenza di zanzara tigre (Aedes albopictus);
CONSIDERATO che occorre provvedere, per contenere l'infestazione, ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta a diminuire le popolazioni della zanzara tigre “Aedes albopictus”, finora avviata solo su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale da estendersi, necessariamente anche su aree di proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento del loro numero rallentando l'estensione dei focolai, non essendo realisticamente perseguibile l'eradicazione dell'infestazione;
CONSIDERATO che la zanzara tigre ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati alla sua presenza;
RILEVATO che le larve di zanzara si sviluppano in piccole raccolte di acque stagnati ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di naylon, buste di plastica ecc...;
RILEVATO che il Comune già provvede ad effettuare il servizio di trattamento larvicida in circa 400 caditoie e lungo circa n. 3,00 Km di fossati;
CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;
RAVVISATA la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;
VISTO il T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.;
VISTO l'art. n. 50 e l'art. n. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981;
ORDINA
Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc....) di:
EVITARE l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi d'acqua stagnante anche temporanea;
PROCEDERE, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
TRATTARE l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta.
Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
TENERE SGOMBERI i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
DI PROVVEDERE nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di :
MANTENERE le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
A tutti i conduttori di orti, di:
ESEGUIRE l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente ogni settimana,
SITEMARE tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
ADOTTARE tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
STOCCARE i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
SVUOTARE i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
Ai responsabili dei cantieri, di:
EVITARE raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
SISTEMARE i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
PROVVEDERE, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte meteoriche;
ASSICURARE, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
ESEGUIRE l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
SISTEMARE tutti i contenitori e altri materiali ((es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
CHIUDERE appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
ESEGUIRE ADEGUATE VERIFICHE ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
D I S P O N E
- la notifica della presente ordinanza ai cittadini del Comune di Motta di Livenza mediante pubblica esposizione;
- la validità della presente ordinanza fino al 10.10.2010 con relativa pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune;
- l’invio di copia della presente alla Polizia Locale per la vigilanza, per il riscontro e l’erogazione delle sanzioni;
I N F O R M A
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1977 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.
A V V E R T E
I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Paolo LONGHETTO